L'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), fondata nel 1962, oggi può vantare una larga e radicata presenza su tutto il territorio nazionale.
Attraverso la CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail) e la FISpT (Fédération Internationale du Sport pour Tous) mantiene una fitta rete di rapporti sportivi e sociali in Europa e nel Mondo.
Grazie all'entusiasmo ed al volontariato dei soci, degli animatori, dei tecnici e dei dirigenti, l'AICS si è occupata fin dalla sua costituzione di sport e di promozione sociale, cogliendo risultati organizzativi e agonistici notevoli in campo nazionale ed internazionale. Nel corso degli anni ha esteso il suo raggio d'azione alle attività culturali, solidaristiche, ambientali, turistiche e di formazione.
L¹AICS non persegue fini di lucro, il suo è un patrimonio costituito da 6.300 Circoli affiliati e da 725.000 soci con i quali ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.
I suoi obiettivi sono la promozione di stili di vita per la salute, la difesa dell'ambiente, la tutela del patrimonio storico e culturale, la diffusione di un'etica di solidarietà e di "sport per tutti".
La struttura dell'AICS si articola in 20 Comitati Regionali, 98 Provinciali, Interprovinciali e Zonali ai quali possono affiliarsi sia singoli cittadini che associazioni, centri culturali, società sportive ed organizzazioni i cui scopi statutari siano omogenei a quelli dell'Associazione.
L'AICS è riconosciuta dal CONI quale Ente Nazionale di Promozione Sportiva, dal Ministero dell'Interno quale Ente con finalità assistenziali e dal Ministero del Lavoro quale Ente di Promozione Sociale. E' convenzionata con il Ministero di Grazia e Giustizia per iniziative di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale. E' riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organizzazione di Volontariato.
statuto
CAPO I
Art. 1 - Costituzione e Scopi
L'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo ed ai principi del libero associazionismo; agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea per favorire l'elevazione culturale e migliorare la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e degli immigrati in Italia; opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti quali utenti e partecipanti alle attività di cui all'art. 3 organizzate dall'AICS.
L'AICS e' riconosciuta dal CONI in qualità di Ente di Promozione Sportiva in quanto ha, quale fine istituzionale, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità competitive, ricreative e formative. In tale veste svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. Puo' stipulare apposite convenzioni nel rispetto dei Regolamenti emanati dalle stesse con le Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. Garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
L'AICS e' Associazione di promozione sociale "no profit" ed e' riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente le cui finalità hanno carattere assistenziale e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato. E' iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 2 - Finalità e Pari Opportunita'
Nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1, allo scopo di promuovere reali condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini, l'AICS si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico alle attività di cui all'art. 3. Cio' potrà avvenire anche mediante speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera gratuitamente con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'AICS non persegue fini di lucro.
Art. 3 - Settori
L'AICS promuove ed organizza attività nei seguenti settori:
- Sport ed attività motoria in genere (con riferimento all'Art. 2 CN CONI n. 1200 1°/8/2001);
- Cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro;
- Formazione, educazione, istruzione;
- Tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- Informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- Turismo, turismo sociale e rurale, agriturismo;
- Giochi, hobbies, ricreazione;
- Volontariato sociale;
- Assistenza;
- Protezione civile;
- Formazione professionale;
- Tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del cittadino.
Art. 4 - Attivita'
Le articolazioni di cui all'art. 7: i circoli, le associazioni sportive, i centri polivalenti affiliati, nell'ambito e per il perseguimento dei fini statutari, senza finalità di lucro, in tutti i settori di cui all'art. 3, possono, anche con la collaborazione e/o per conto e/o con il finanziamento della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Pubblici di loro derivazioni, nonché degli Enti Locali:
- Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate attività previste dallo Statuto;
- Costruire, attrezzare, gestire impianti e spazi per l'addestramento e la pratica dello sport e delle attività motorie in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e attività musicali; strutture ricettive, di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande, centri di incontro e di ricreazione, discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
L'AICS può:
- Stipulare accordi o aderire ad altre associazioni o comitati nazionali e/o internazionali (quali CSIT e FISpT).
- Collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative;
- Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale; per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi.
Con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (GU 20 giugno 2001, n. 141) l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22-12-1986 n. 917 per le Associazioni di Promozione Sociale comprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Art. 5 - Adesioni
All'AICS possono aderire - tramite i Comitati Provinciali, Interprovinciali e Zonali - Circoli, Associazioni sportive, Associazioni, Enti e sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto nazionale, si impegnino ad osservarne i regolamenti. Le Associazioni sportive devono essere riconosciute ai fini sportivi dalla Direzione Nazionale se delegata dal Consiglio Nazionale del CONI. All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale. Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.
CAPO II
Art. 6 - Articolazioni
L'Associazione a livello territoriale si articola in:
- Comitati Provinciali, Comitati Interprovinciali e Comitati Zonali;
- Comitati Regionali;
Art. 7 - Affiliazioni e tesseramento
I circoli, le associazioni sportive, i centri polivalenti sono le strutture di base dell'Associazione. Hanno un proprio statuto, in armonia con quello nazionale, ed hanno autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. Aderiscono all'AICS con un rapporto di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'AICS. L'affiliazione ha durata annuale.
La qualifica di affiliato cessa:
- Per mancato acquisto del numero minimo delle tessere stabilito annualmente dalla Direzione Nazionale;
- Per mancato pagamento della quota di affiliazione;
- Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- Per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti per i circoli.
A seguito delle decadenze sopra riportate è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS. L'adesione dei singoli cittadini all'AICS avviene tramite le strutture di base con il rilascio della tessera sociale.
La tessera distribuita ai soci in Italia è unica ed ha valore annuale. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, centri polivalenti, etc.) e dà il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
Il tesseramento cessa:
- Per il verificarsi di uno dei casi su indicati;
- Per cessazione della carica o per perdita della qualifica che lo ha determinato;
- Per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.
La qualifica di socio si perde per:
- Mancato rinnovo della tessera;
- Dimissioni;
- Sospensione o espulsione;
- Decesso;
- Mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo.